Art. 2.

      1. La conquista di medaglia olimpica da parte di atleti italiani dà diritto a un credito formativo, indipendentemente dal contenuto del credito stesso, per la partecipazione all'esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per la concessione di borse di studio, ove istituite, da parte di università degli studi ed enti pubblici di ricerca.
      2. La conquista di medaglia olimpica da parte di atleti italiani costituisce, altresì, titolo preferenziale, a parità di punteggio con gli altri concorrenti, per l'accesso a scuole e a corsi universitari e degli enti pubblici di ricerca per i quali è prevista una limitazione numerica degli accessi.